1. Le università della terza età sono ammesse a usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 2 a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4 e previa iscrizione in appositi albi istituiti dalle regioni.
2. Le università della terza età danno comunicazione dell'inizio delle loro attività entro un mese alla direzione regionale delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze nel cui ambito territoriale si