Art. 3.

      1. Le università della terza età sono ammesse a usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 2 a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4 e previa iscrizione in appositi albi istituiti dalle regioni.
      2. Le università della terza età danno comunicazione dell'inizio delle loro attività entro un mese alla direzione regionale delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze nel cui ambito territoriale si

 

Pag. 4

trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti che alla predetta data già svolgono l'attività di cui all'articolo 1, comma 2.